STATUTO
“Fondazione Monsignore Andrea Ghetti (“Baden”)
TITOLO I
Costituzione – Scopi – Attività
Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita una fondazione denominata “Fondazione Monsignore Andrea Ghetti (“Baden”)” o anche, in via abbreviata, “Fondazione Baden”
La Fondazione è stata riconosciuta con DPR 14 Dicembre 1990.
Articolo 2 – Scopi
La fondazione, senza alcun fine di lucro ed indipendente da ogni corrente politica, si propone esclusivamente finalità educative di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, dell’istruzione, della formazione e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, per far conoscere, diffondere e perpetuare lo spirito e l’opera educativa di Monsignor Andrea Ghetti (“Baden”) nel mondo dei giovani in generale e nello Scautismo e Guidismo cattolici in particolare. Ciò principalmente valorizzando e sostenendo l’opera dell’associazionismo giovanile e del volontariato ed offrendo occasioni di gratuità e liberalità, identificando, analizzando, promuovendo e diffondendo progetti di crescita umana, solidaristica e spirituale lungo il solco tracciato da “Baden”.
Articolo 3 – Attività
La fondazione persegue i suoi scopi attraverso queste linee:
- organizzare convegni, seminari e più in generale promuovere eventi che abbiano per scopo quello di far conoscere, divulgare e approfondire il pensiero e la metodologia dello scoutismo con particolare riferimento ai valori e alla spiritualità scout testimoniati da Monsignor Andrea Ghetti “Baden”;
- sollecitare e curare la creazione e la divulgazione di una letteratura formativa per i giovani;
- pubblicare e diffondere libri, riviste e periodici in generale;
- far vivere tra i giovani il messaggio lasciato da “Baden” mediante l’istituzione di borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi e di premi per progetti educativi, tesi di laurea e di diploma su tematiche legate all’educazione ed alla solidarietà sociale;
- sollecitare l’intervento delle competenti strutture regionali, nazionali ed internazionali per l’attuazione in Italia di una efficace ed adeguata politica per la gioventù;
- operare in stretto contatto con le strutture civili ed ecclesiali, nonché con istituzioni aventi analoghe finalità per individuare gli itinerari più opportuni ed agibili lungo i quali avviare i giovani verso una consapevole e perseverante presenza nella società e nella Chiesa;
- stabilire e mantenere contatti e scambiare informazioni con persone ed enti italiani ed esteri, interessati allo sviluppo ed all’organizzazione delle conoscenze, degli studi e delle esperienze in campo educativo, formativo, sociale e della tutela della natura e dell’ambiente;
- essere custode dei valori di spiritualità scout, testimoniati da Monsignor Andrea Ghetti “Baden”;
- farsi carico di missioni e mansioni a livello culturale ed operativo, volte a rendere più efficaci le risorse educative dello Scautismo cattolico italiano;
- offire agli educatori in generale ed a quelli scout in particolare, occasioni di incontro e di formazione pedagogica, umana, cristiana ed ambientale;
- promuovere e/o sostenere iniziative educative a favore di giovani meno privilegiati in termini socio economici e psico fisici;
- favorire ed operare l’acquisizione o la cessione (in proprietà, in comodato, in locazione od in altro modo) di immobili idonei alla realizzazione di luoghi di campo, di sedi per attività scout o di centri di soggiorno per lo svolgimento di attività educative, formative, di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e culturali in generale, gestire direttametne od indirettamente gli stessi o favorirne la gestione;
- sostenere l’opera di associazioni giovanili e di volontariato, cooperative sociali ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche assumendo partecipazioni nelle stesse, per iniziative nei settori di primario impegno di cui all’art. 2;
- attuare ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi istituzionali, deliberata dagli organi della fondazione.
E’ escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO II
Patrimonio – Rendite
Articolo 4 – Patrimonio
Il patrimonio della fondazione è costituito:
a) da fondo di dotazione originario, quale risulta dall’atto di costituzione della fondazione in data 10 febbraio 1987 a rogito del Dr. Giuseppe Fossati, notaio in Milano, ai numeri 9422/58215 del suo repertorio, formato dal capitale di Lire 30.000.000 (trentamilioni) e dall’immobile sito nel Comune di
Milano, Via Burigozzo n. 11, angolo Via Aurispa, donato alla fondazione dalla “Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano”, con sede in Milano, Piazza Fontana n. 2, in forza dell’atto in data 10 febbraio 1987 a rogito dello stesso suddetto notaio ai numeri 9421/58214 del suo repertorio;
b) dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile ed immobile, che potrà pervenire alla fondazione per donazione, eredità, legato, acquisto o in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso.
Articolo 5 – Rendite
Le rendite della fondazione sono costituite:
a) dai frutti del patrimonio;
b) dai contributi, sovvenzioni e donativi provenienti da enti, da istituzioni, da altri soggetti, pubblici o privati, non destinati espressamente all’incremento del patrimonio.
TITOLO III
Organi
Articolo 6
Sono organi della fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Segretario Generale;
d) il Collegio dei Revisori.
Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove membri:
a) quattro nomiati dall’Arcivescovo pro-tempore di Milano;
b) tre nominati dal Comitato Regionale Lombardo dell’AGESCI – “Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani”;
c) il Parroco, pro-tempore, della Parrocchia Santa Maria del Suffragio in Milano, successore di Monsignor Andrea Ghetti “Baden” od un suo delegato;
d) uno nominato dal Segretario Lombardo del Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani “MASCI”.
Del primo Consiglio di Amministrazione, almeno cinque membri del Consiglio, nominati come previsto dai punti a), b), c), d),
devono essere scelti fra gli associati dell’Associazione “Ente Educativo Monsignor Andrea Ghetti”, con sede in Milano;
- Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
- Non meno di trenta giorni prima della scadenza del Consiglio, il Presidente in carica invita gli enti ed organi competenti alle nomine a procedervi entro un congruo termine, espressamente indicato.
- Fino alla costituzione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del Consiglio preesistente.
- Il nuovo Consiglio è costituito con la nomina di tutti i suoi membri. La prima convocazione del nuovo Consiglio è effettuata dal Presidente uscente, anche se non faccia più parte del Consiglio.
- Ove un posto di consigliere si renda vacante, per qualsiasi motivo, prima della scadenza dell’intero Consiglio, il Presidente in carica invita l’ente e l’organo competente a procedere alla sostituzione, effettuando la nomina entro un congruo tempo, espressamente indicato.
- I consiglieri, nominati a’ sensi del precedente comma sesto, restano in carica sino alla scadenza del mandato.
- Ove, per qualsiasi motivo, taluno degli enti od organi competenti alle nomine non vi proceda, scaduto il termine di cui ai precedenti comma 3 e 6, il Consiglio di Amministrazione, anche se scaduto, può procedere a tali nomine in sostituzione degli enti o organi medesimi.
- Allo stesso modo si procede ove taluno degli ent od organi competenti per le nomine cessi di esistere senza che alcuno vi succeda nelle stesse funzioni.
- il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica. La ecadenza è dichiarata dal Consiglio; alla sostituzione del membro decaduto si procede a norma del precedente comma 6.
- Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si rendesse responsabile di gravi deviazioni dagli scopi statutari della fondazione o non agisca in conformità dello Statuto e dello scopo della fondazione o della legge, l’Autorità Governativa competente ha diritto di scioglierlo e di nominare un commissario straordinario a’ sensi dell’articolo 25 codice civile. Resta, peraltro, riservata all’Arcivescovo pro-tempore di Milano la facoltà di segnalare al competente organo le situazioni o le ragioni che rendono opportuno l’intervento dello stesso e di suggerire gli eventuali rimedi ed interventi correttivi nei confronti delle disfunzioni amministrative o gestionali dell’Ente.
Articolo 8 – Riunioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno; analogamente la convocazione può pure venir chiesta da almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e da un Segretario che, per ogni adunanza, è designato dal Presidente medesimo, anche al di fuori del Consiglio.
Articolo 9 – Compiti
- Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della fondazione, nessuno escluso od eccettuato, che non siano attribuibili dallo Statuto al Presidente.
- In particolare il Consiglio:
a) delibera sugli indirizzi della fondazione e sui programmi di attività, stabilendone modalità di realizzazione, nonché le risorse da impiegare a tal fine;
b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) delibera sulla accettazione di donazioni, di eredità e di legati sugli acquisti ed alienazioni di immobili, sulla costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali;
d) nomina e revoca l’eventuale personale dipendente, fissandone le attribuzioni ed il trattamento;
e) delibera sui bandi di concorso per borse di studio, premi o simili; - Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, ad altri suoi membri o a terzi alcuni dei propri poteri nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, stabilendone eventualmente le modalità di esercizio, con esclusione comunque dei poteri di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
Articolo 10 – Presidente
Il Presidente della fondazione è eletto nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione.
E’ eletto chi abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. I suoi poteri sono prorogati fino all’elezione del nuovo Presidente, anche se, dopo il rinnovo del Consiglio, egli non ne faccia più parte.
In ogni caso di assenza o impedimento o di temporanea vacanza della carica, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione da lui designato o, in mancanza, da quello più anziano di età.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) invita, a norma dell’articolo 7, gli enti e gli organi competenti a procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione;
e) adotta, in caso di assoluta urgenza. i provvedimenti improrogabili, sottoponendoli al Consiglio per la ratifica nel più breve tempo possibile e comunque entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva.
Articolo 11 – Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente.
Il Segretario Generale è responsabile degli uffici e della tenuta della cassa della fondazione; assiste il Presidente coadiuvandolo, in particolare al fine della esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; organizza le strutture operative dell’Ente; tiene i rapporti con il personale dipendente e con eventuali collaboratori e risponde dell’ordinato e proficuo svolgimento delle iniziative ed attività della fondazione.
Articolo 12 – Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri di cui uno, con la funzione di Presidente, deve essere necessariamente iscritto agli appositi albi dei revisori.
La nomina del Collegio e la designazione del presidente spetta al Consiglio di Amministrazione che li elegge fuori dal proprio seno con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente; si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ed, in ogni caso, per
l’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di tutti i suoi membri e col voto della maggioranza di essi.
Delle riunioni del Collegio è redatto verbale trascritto in apposito registro e sottoscritto da tutti i membri del Collegio medesimo.
I membri del Collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Il Collegio dei revisori vigila sulla legalità e la regolarità contabile dell’attività della fondazione; riferisce al Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sul conto consuntivo prima della loro approvazione; esprime parere preventivo sulla opportunità e convenienza economica di ogni operatore di acquisto o alienazione di beni immobili.
I revisori, anche individualmente, possono compiere ispezioni ai registri e libri contabili ed alla cassa della fondazione..
Articolo 13 – Gratuità delle cariche
Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragione dell’ufficio.
Al Segretario Generale ed ai componenti del Collegio dei revisori può essere attribuito un compenso per la loro attività, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni di ufficio.
TITOLO IV
Esercizio finanziario e bilancio
Articolo 14
L’esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
La fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale, che deve essere approvato entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento.
Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di Euro 500.00,00 (cinquecentomila virgola zero zero) il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
L’eventuale attivo accertato con il conto consuntivo è destinato, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, al reimpiego per la realizzazione, il potenziamento ed il finanziamento delle attività istituzionali della fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse, anche mediante la costituzione di eventuali fondi di riserva ovvero l’incremento del patrimonio.
Articolo 15
I mandati di pagamento sono validi se sottoscritti dal Presidente o da Consiglieri a ciò espressamente delegati dal Consiglio stesso.
TITOLO V
Devoluzione dei beni
Articolo 16
Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse conseguito o divenuto impossibile lo scopo della fondazione o per qualsiasi ragione credesse di doverla sciogliere, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
I beni che resteranno una volta esaurita la liquidazione saranno devoluti, seguendo innanzitutto la designazione all’uopo fatta dall’Arcivescovo di Milano pro-tempore, quale Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO V
Modifiche dello Statuto – Norme transitorie
Articolo 17
Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza dei due terzi dai suoi membri.
Articolo 18
In sede della costituzione della fondazione, i fondatori nominano la persona incaricata di promuovere, entro due mesi dalla costituzione stessa, la composizione degli organi della fondazione.
Articolo 19
Per tutto quanto non è specificatamente disciplinato dal presente Statuto troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Libro I, Titolo II, del codice civile.